Legge 28 marzo 2002, n. 44 Art. 10
1. L' articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente: "Art. 28. - (Contestazioni). - 1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto. 2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validita' delle schede. 3. Delle contestazioni e delle decisioni relative e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali".
Verweist auf
- Legge 28 marzo 2002, n. 44 Art. 28