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Legge 19 aprile 2002, n. 72 · Legge 19 aprile 2002, n. 72 — Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per cassazione in appello

Legge 19 aprile 2002, n. 72 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

1. Il ricorso per cassazione presentato, prima del 4 maggio 2001, contro una sentenza di condanna per delitto per il quale e' stata applicata la sola pena della multa o contro sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a delitti puniti con la sola pena della multa o con pena alternativa, si converte in appello, ai sensi dell' articolo 580 del codice di procedura penale , su richiesta della parte che lo ha presentato.

2. La richiesta di cui al comma 1 e' presentata, anche a mezzo telefax, almeno cinque giorni prima della data della prima udienza successiva all'entrata in vigore della presente legge, per la quale vi sia stata regolare notifica a tutte le parti.

3. Nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti possono essere presentati nuovi motivi di merito.