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Legge 6 luglio 2002, n. 137 · Legge 6 luglio 2002, n. 137 — Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici

Legge 6 luglio 2002, n. 137 Art. 9Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia

In KraftAmtlicher Text

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all' articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 , e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38 . ((1))

-------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236 , convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284 , ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo e' prorogato al 30 giugno 2003.