Legge 11 luglio 2002, n. 160 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Emendamenti, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVIII.C.(i) dello stesso Statuto.
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Emendamenti, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVIII.C.(i) dello stesso Statuto.