Legge 11 luglio 2002, n. 177 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.