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Legge 30 luglio 2002, n. 189 · Legge 30 luglio 2002, n. 189 — Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

Legge 30 luglio 2002, n. 189 Art. 9Carta di soggiorno

CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

In KraftAmtlicher Text

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9, comma 1 , le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell' art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dalla presente legge: "1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, puo' richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per se', per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno e' a tempo indeterminato.".