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Legge 31 luglio 2002, n. 179 · Legge 31 luglio 2002, n. 179 — Disposizioni in materia ambientale

Legge 31 luglio 2002, n. 179 Art. 31Fondo per le imprese interessate da emergenze ambientali

In KraftAmtlicher Text

1. Per l'attuazione di interventi connessi alla risoluzione di emergenze ambientali finalizzati alla riconversione delle imprese interessate, in particolare, da riduzione di occupazione dovuta alle predette emergenze e' istituito un Fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzato alla erogazione di appositi contributi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio definisce annualmente con proprio decreto le modalita' e i criteri di ripartizione dei predetti contributi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.