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Legge 31 luglio 2002, n. 179 · Legge 31 luglio 2002, n. 179 — Disposizioni in materia ambientale

Legge 31 luglio 2002, n. 179 Art. 5Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente

In KraftAmtlicher Text

1. Al fine di una piu' efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonche' per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, e' autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per:

a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilita' ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349 , e successive modificazioni, nonche' al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 , e successive modificazioni. Le modalita' di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori e' stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui al presente comma e nel limite massimo di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002;

b) lo svolgimento delle attivita' previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 , recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 , relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

c) le attivita' di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonche' alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;

d) le attivita' di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92 , alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194 , e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 .

2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e' autorizzato alla stipula di apposite convenzioni, nei limiti dell'autorizzazione di cui al comma 1, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con universita', istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.

Note all' art. 5: - La legge 8 luglio 1986, n. 349 , recante: istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 , recante: regolamentazione delle pronunce di compatibilita' ambientale di cui all' art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988. - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 , recante: attuazione della direttiva 96/61/CE , relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1999. - Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206 , recante: attuazione della direttiva 98/81/CE , che modifica la direttiva 90/219/CE , concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001. - Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92 , recante: attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1993. - Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 , recante: attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000. - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , recante: attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. - Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , recante: Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1997.