Legge 1 agosto 2002, n. 166 Art. 47Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
Note all'art. 47: Il titolo V della Costituzione reca: "Le Regioni, le Province, i Comuni"