Legge 2 agosto 2002, n. 181 Art. 2Obbligo di cooperazione
1. Lo Stato italiano coopera con il Tribunale internazionale conformemente alle disposizioni della risoluzione, dello statuto e della presente legge.
2. L'autorita' competente a ricevere le richieste di cooperazione del Tribunale internazionale previste dalla presente legge e a dare seguito ad esse e' il Ministro della giustizia.