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Legge 8 novembre 2002, n. 264 · Legge 8 novembre 2002, n. 264 — Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali e lo sport

Legge 8 novembre 2002, n. 264 Art. 17Copertura finanziaria

In KraftAmtlicher Text

1. All'onere derivante dagli articoli 1, 2, 3, 12, 13 e 14 pari a 5.232.000 euro per l'anno 2002 e a 10.362.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando:

a) quanto a euro 3.732.000 per l'anno 2002 e ad euro 2.732.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2002 e ad euro 7.630.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16, pari a 9.250.000 euro per l'anno 2002 e a 6.250.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) quanto ad euro 3.000.000 per l'anno 2002 e ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) quanto ad euro 2.000.000 per l'anno 2002 e ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) quanto ad euro 3.750.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.