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Legge 23 dicembre 2002, n. 279 · Legge 23 dicembre 2002, n. 279 — Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario

Legge 23 dicembre 2002, n. 279 Art. 4Disposizioni transitorie

In KraftAmtlicher Text

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti delle persone detenute per i delitti di cui agli articoli 600 , 601 e 602 del codice penale ovvero per delitti posti in essere per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico commessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I provvedimenti, emessi dal Ministro della giustizia ai sensi dell' articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla scadenza in essi prevista anche se successiva alla predetta data.

Nota all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 600 , 601 e 602 del codice penale : "Art. 600 (Riduzione in schiavitu). - Chiunque riduce una persona in schiavitu' o in condizione analoga alla schiavitu', e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni". "Art. 601 (Tratta e commercio di schiavi). - Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitu' e' punito con la reclusione da cinque a venti anni. Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione e' punito con la reclusione da sei a venti anni". "Art. 602 (Alineazione e acquisto di schiavi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitu' o in una condizione analoga alla schiavitu' o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitu', o nella condizione predetta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni.".