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Legge 27 dicembre 2002, n. 289 · Legge 27 dicembre 2002, n. 289 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Art. 25Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA CAPO I SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

In KraftAmtlicher Text

1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , compresi gli enti pubblici economici.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonche' norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non puo' essere inferiore a 12 euro. ((25)) ------------------ AGGIORNAMENTO (25) La Corte costituzionale con sentenza 12-16 gennaio 2005, n. 30 (in G.U. 1a s.s. 02/02/2005, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede che, con uno o piu' decreti, il Ministro dell'economia e delle finanze adotti disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabili alle regioni.