Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Art. 53Medici con titolo di specializzazione
CAPO IV INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
1. Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione e' riconosciuto, ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente. ((21))
------------- AGGIORNAMENTO (21) La Corte Costtituzionale con sentenza 1-14 dicembre 2004, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 22/12/2004, n. 49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella nella parte in cui si applica ai concorsi banditi dalle Regioni o dagli enti regionali.