Legge 15 gennaio 2003, n. 12 Art. 3
1. E' autorizzata la concessione da parte del Ministero della salute di un contributo annuo di euro 309.880, a decorrere dall'anno 2002, a favore dell'OMS, per sostenere le spese di personale, di funzionamento ed attuazione dell'attivita' dell'Ufficio di Venezia.