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Legge 16 gennaio 2003, n. 3 · Legge 16 gennaio 2003, n. 3 — Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

Legge 16 gennaio 2003, n. 3 Art. 20Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche

Capo IV NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

In KraftAmtlicher Text

1. In deroga alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720 , i trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile e di bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad essi intestati presso l'Istituto incaricato del servizio di cassa. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede a tali trasferimenti in relazione all'oggettivo fabbisogno di liquidita' dei suddetti istituti o strutture.

Note all' art. 20: - La legge 29 ottobre 1984, n. 720 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298, concerne "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.".