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Legge 16 gennaio 2003, n. 3 · Legge 16 gennaio 2003, n. 3 — Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

Legge 16 gennaio 2003, n. 3 Art. 25Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorita' nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche

Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ESTERI

In KraftAmtlicher Text

1. Gli incarichi di cui all' articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496 , e successive modificazioni, conferiti agli esperti nominati ai sensi della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni. ((11a))

-------------- AGGIORNAMENTO (11a) Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (Con l'art. 23-ter, comma 1) che "Gli incarichi conferiti ai sensi dell' articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496 , e rinnovati ai sensi dell' art. 25 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , si intendono rinnovabili alle rispettive scadenze per ulteriori due anni".