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Legge 16 gennaio 2003, n. 3 · Legge 16 gennaio 2003, n. 3 — Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

Legge 16 gennaio 2003, n. 3 Art. 34Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale

Capo VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA E DI PUBBLICA SICUREZZA

In KraftAmtlicher Text

1. Le disposizioni previste dall' articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 , e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attivita' operative ((ovvero)) a causa di atti delittuosi commessi da terzi.

2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attivita' operative sono anticipate dall'Amministrazione di competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalita', su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile.