Legge 16 gennaio 2003, n. 3 Art. 37Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri
Capo VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA E DI PUBBLICA SICUREZZA
1. All' articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed all' articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni, dopo le parole: "a causa di azioni criminose di cui all' articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ," sono inserite le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico".
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .