Legge 16 gennaio 2003, n. 3 Art. 43Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline
Capo IX DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE
1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline.