Legge 18 marzo 2003, n. 42 Art. 2
1. Sono abrogati gli articoli 5 , 10 , 76 , 80 e 86 del codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 .
1. Sono abrogati gli articoli 5 , 10 , 76 , 80 e 86 del codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 .