Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 7 aprile 2003, n. 80 · Legge 7 aprile 2003, n. 80 — Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale

Legge 7 aprile 2003, n. 80 Art. 5Imposta sul valore aggiunto

In KraftAmtlicher Text

1. La riforma dell'imposta sul valore aggiunto si articola, sulla base dello standard comunitario, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) progressiva riduzione delle forme di indetraibilita' e delle distorsioni della base imponibile, in modo da avvicinare la struttura dell'imposta a quella propria e tipica di una imposta sui consumi;

b) coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;

c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarita' dei settori interessati;

d) semplificazione degli adempimenti formali;

e) semplificazione delle disposizioni in tema di territorialita' dell'imposta e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della normativa comunitaria;

f) semplificazione delle disposizioni relative alla detrazione ed alla rettifica della detrazione e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 ;

g) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in tema di rimborso dell'imposta;

h) previsione di norme che consentano, nel rispetto dei principi di semplicita', trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalita' etiche, in base ai seguenti principi: 1) la destinazione della quota del corrispettivo a finalita' etiche puo' essere stabilita facoltativamente dal consumatore finale sulla base delle indicazioni fornite, al momento dell'effettuazione dell'operazione, dal soggetto passivo; 2) l'entita' massima della quota del corrispettivo ammesso e' stabilita ogni anno con la legge finanziaria per l'anno successivo, compatibilmente con i saldi della finanza pubblica;

i) armonizzazione delle diverse forme di detraibilita' e deducibilita' previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

Nota all'art. 5: - Si trascrive la rubrica della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 : "Sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.". Pubblicata nella G.U.C.E. 13 giugno 1977, n. L145. Entrata in vigore il 23 maggio 1977.