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Legge 8 aprile 2003, n. 62 · Legge 8 aprile 2003, n. 62 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamita' naturali

Legge 8 aprile 2003, n. 62 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

1. Il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15 , recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamita' naturali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Avvertenza: Il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2003. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 28.