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Legge 17 aprile 2003, n. 91 · Legge 17 aprile 2003, n. 91 — ((Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah))

Legge 17 aprile 2003, n. 91 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Il Museo, alla cui gestione provvede una apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 27 novembre 2001, n. 491 , e' posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2. Alla fondazione di cui al comma 1, oltre al Ministero per i beni e le attivita' culturali, possono partecipare il comune di Ferrara, la provincia di Ferrara, la regione Emilia-Romagna, l'Unione delle comunita' ebraiche italiane, le comunita' ebraiche, il CDEC e altri soggetti pubblici e privati. 3. Il direttore scientifico del Museo e' nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della fondazione, su proposta del CDEC.

Nota all' art. 2, comma 1: - Il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 27 novembre 2001, n. 491 , reca: "Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell' art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , e successive modificazioni.".