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Legge 3 giugno 2003, n. 153 · Legge 3 giugno 2003, n. 153 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001

Legge 3 giugno 2003, n. 153 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di euro 133.720 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di euro 146.125 annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.