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Legge 9 giugno 2003, n. 157 · Legge 9 giugno 2003, n. 157 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000

Legge 9 giugno 2003, n. 157 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

2. Con accordo concluso con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi di quanto previsto all' articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , il Governo adotta specifiche disposizioni attuative dell'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1.