Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 12 giugno 2003, n. 134 · Legge 12 giugno 2003, n. 134 — Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti

Legge 12 giugno 2003, n. 134 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. Al comma 1 dell'articolo 629 del codice di procedura penale , dopo le parole: «delle sentenze di condanna» sono inserite le seguenti: «o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,».

Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell' art. 629 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 629 (Condanne soggette a revisione). - 1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena e' gia' stata eseguita o e' estinta».