Legge 20 giugno 2003, n. 140 Art. 1
1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall' articolo 90 della Costituzione , il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall' articolo 96 della Costituzione , il Presidente della Corte costituzionale. ((1))
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione , i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime. ((1))
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell' articolo 159 del codice penale . ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 13-20 gennaio 2004, n. 24 (in G.U. 1a s.s. 24/1/2004 ediz.str.) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.