Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 8 luglio 2003, n. 172 · Legge 8 luglio 2003, n. 172 — Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico

Legge 8 luglio 2003, n. 172 Art. 10Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 , il terzo comma e' sostituito dal seguente: "I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili".

Nota all'art. 10, comma 1: - Il testo dell' art. 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 , recante: «Disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1927, n. 230, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita: «Art. 1. - Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. sono istituiti tre registri: 1° il registro per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli assimilabili ai predetti; 2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette; 3° il registro per le trattrici agricole. Ogni registro puo' constare di piu' volumi, distinti con numero progressivo. I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi con fogli aventi numerazione progressiva propria distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili».