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Legge 8 luglio 2003, n. 172 · Legge 8 luglio 2003, n. 172 — Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico

Legge 8 luglio 2003, n. 172 Art. 12Azioni emesse da societa' concessionarie di porti o approdi turistici

In KraftAmtlicher Text

1. Le azioni emesse da societa' concessionarie di porti o approdi turistici le quali attribuiscano il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .

Nota all' art. 12, comma 1 : - L' art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 », pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, cosi' recita: «1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) " legge fallimentare ": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni;».