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Legge 15 luglio 2003, n. 177 · Legge 15 luglio 2003, n. 177 — Concessione di un contributo alla «Fondazione Marco Biagi»

Legge 15 luglio 2003, n. 177 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.