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Legge 24 luglio 2003, n. 197 · Legge 24 luglio 2003, n. 197 — Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il trattato sulla messa a bando totale degli esperimenti nucleari

Legge 24 luglio 2003, n. 197 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. L'ufficio di cui al comma 1 provvede, altresi', alle spese di approvvigionamento, installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi necessari per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal trattato; alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato, nonche' di altri soggetti di cui all'articolo 3; al noleggio di autoveicoli per l'esecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera d); alle spese di locazione di locali e di impianti di traduzione simultanea, e a quelle di interpretariato e organizzative di convegni da tenere sul territorio nazionale in esecuzione del trattato".

Nota all'art. 3: - Il testo dell' art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484 e' riportato nelle note all'art. 3.