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Legge 29 luglio 2003, n. 229 · Legge 29 luglio 2003, n. 229 — Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001

Legge 29 luglio 2003, n. 229 Art. 11Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

CAPO I NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO NORMATIVO

In KraftAmtlicher Text

1. Il Governo e' delegato ad adottare, (( entro trenta mesi )) dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento: 1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico; 2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali; 3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;

b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attivita' produttive;

c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.

2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell' articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.