Legge 19 agosto 2003, n. 244 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 39 della Convenzione stessa.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 39 della Convenzione stessa.