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Legge 23 ottobre 2003, n. 286 · Legge 23 ottobre 2003, n. 286 — Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero

Legge 23 ottobre 2003, n. 286 Art. 7Membri stranieri di origine italiana

In KraftAmtlicher Text

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.

2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunita' italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorita' consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformita' ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

3. Ciascun componente del Comitato eletto puo' esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.

4. Sono eletti coloro che riportano almeno la meta' piu' uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all'articolo 11, comma 1.