Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 23 ottobre 2003, n. 287 · Legge 23 ottobre 2003, n. 287 — Celebrazioni del VII centenario dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza»

Legge 23 ottobre 2003, n. 287 Art. 2Destinazione del finanziamento

In KraftAmtlicher Text

1. Il contributo di cui all'articolo 1 e' destinato a concorrere:

a) a iniziative riguardanti l'organizzazione, anche in collaborazione con universita' od enti di ricerca italiani e stranieri, di celebrazioni, congressi, seminari, convegni di studio ed attivita' editoriali;

b) a iniziative riguardanti le relazioni con i maggiori centri scientifici europei ed extraeuropei, la storia delle organizzazioni studentesche, i rapporti tra universita' e societa' civile, aspetti di particolare rilevanza scientifica e culturale nell'ambito di specifiche discipline;

c) alla istituzione di borse di studio per studenti dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza» particolarmente meritevoli;

d) al recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico, culturale dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza», al recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tali materiali e per la loro eventuale esposizione al pubblico, nonche' alla prosecuzione delle ricerche sulla storia dell'ateneo, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e alla pubblicazione dei risultati;

e) a iniziative artistiche, culturali, divulgative e didattiche, anche mediante concerti, mostre e altre manifestazioni anche promosse da organizzazioni studentesche, finalizzate alla valorizzazione del ruolo culturale e sociale dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza»;

f) alla realizzazione di interventi edilizi e impiantistici destinati a migliorare qualitativamente e quantitativamente le infrastrutture didattiche dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza». A tali iniziative sara' destinata una quota percentuale del contributo straordinario di cui all'articolo 1 non inferiore al 50 per cento.