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Legge 23 ottobre 2003, n. 287 · Legge 23 ottobre 2003, n. 287 — Celebrazioni del VII centenario dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza»

Legge 23 ottobre 2003, n. 287 Art. 4Disposizioni finanziarie

In KraftAmtlicher Text

1. Il contributo di cui all'articolo 1 e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferito al bilancio autonomo dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza».

2. Alla liquidazione e al pagamento delle spese provvede l'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza» secondo le norme del proprio regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', anche mediante procedure semplificate all'uopo adottate dal consiglio di amministrazione, fermo restando il controllo del collegio dei sindaci dell'ateneo.

3. Le somme non impegnate per le finalita' di cui all'articolo 2 entro il 31 dicembre 2003 sono versate in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.