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Legge 23 ottobre 2003, n. 293 · Legge 23 ottobre 2003, n. 293 — Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma

Legge 23 ottobre 2003, n. 293 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Istituto si avvale, oltre che delle rendite del proprio patrimonio, di contributi di amministrazioni pubbliche e di privati.

2. I contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, quantificati dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , alla voce «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca- legge n. 549 del 1995 : Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43» sono aumentati di 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, con riserva della predetta cifra a favore dell'Istituto.

3. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nota all' art. 3: - La legge 27 dicembre 2002, n. 289 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, prevede: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2003 )».