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Legge 23 ottobre 2003, n. 295 · Legge 23 ottobre 2003, n. 295 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanita' - Ufficio regionale per l'Europa, firmato a Roma il 3 maggio 2002

Legge 23 ottobre 2003, n. 295 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 1.342.800 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.