Legge 31 ottobre 2003, n. 306 Art. 23Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443
CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
1. All' articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17: 1) dopo le parole: "del medesimo decreto legislativo", sono aggiunte le seguenti: "solo nel caso in cui"; 2) dopo la parola: "costruzione", sono aggiunte le seguenti: "siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalita' previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalita' previste nel progetto approvato dall'autorita' amministrativa competente previo parere dell'ARPA"; ;
b) al comma 18, le parole: "e' verificato", sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche";
c) al comma 19: 1) le parole: "ivi incluso" sono sostituite dalle seguenti: "purche' sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche"; 2) dopo le parole: "autorizzata dall'autorita' amministrativa competente", sono aggiunte le seguenti: "previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA"; 3) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorita' amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore e' tenuto a documentarne provenienza, quantita' e specifica destinazione". ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47 , ha disposto (con l'art. 23-octies, comma 1) che il presente articolo 23, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.