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Legge 24 dicembre 2003, n. 360 · Legge 24 dicembre 2003, n. 360 — Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Aichi del 2005 e alla candidatura della citta' di Trieste per l'Esposizione riconosciuta 2008

Legge 24 dicembre 2003, n. 360 Art. 8Incarichi di consulenza

In KraftAmtlicher Text

1. Il Commissario generale e' autorizzato, in Italia e all'estero, ad affidare incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a stipulare contratti di collaborazione con personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita'.

2. Gli incarichi ed i contratti di cui al comma 1 non sono rinnovabili e non possono superare il periodo di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 488.800 per l'anno 2004 e di euro 1.281.990 per l'anno 2005.