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Legge 9 gennaio 2004, n. 4 · Legge 9 gennaio 2004, n. 4 — ((Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici))

Legge 9 gennaio 2004, n. 4 Art. 11Requisiti tecnici

In KraftAmtlicher Text

((

1. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilita', nonche' quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di software per l'accessibilita' di siti web e applicazioni mobili, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , emana, in conformita' alle procedure e alle regole tecniche di cui all' articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , apposite linee guida con cui, nel rispetto degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea ai sensi delle direttive sull'accessibilita', sono stabiliti:

a) i requisiti tecnici per l'accessibilita' degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, conformemente ai principi di cui all'articolo 3-bis e ai valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005;

b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilita' degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;

c) il modello della dichiarazione di accessibilita' di cui all'articolo 3-quater;

d) la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformita' degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilita';

e) le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto previsto dall' articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102 , si determina un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l'accessibilita' di un sito web o applicazione mobile.

2. Le linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al comma 1.

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