Legge 9 gennaio 2004, n. 6 Art. 10
Capo II MODIFICHE AL CODICE CIVILE
1. All' articolo 429 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare".
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell' art. 429 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 429 (Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione). - Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero. Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.».
Verweist auf
- Legge 9 gennaio 2004, n. 6 Art. 429