Legge 9 gennaio 2004, n. 6 Art. 12
Capo III NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI
1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 , e' sostituito dal seguente: "Art. 44. Il giudice tutelare puo' convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario".
Verweist auf
- Legge 9 gennaio 2004, n. 6 Art. 44