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Legge 9 gennaio 2004, n. 6 · Legge 9 gennaio 2004, n. 6 — Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e finali

Legge 9 gennaio 2004, n. 6 Art. 4

Capo II MODIFICHE AL CODICE CIVILE

In KraftAmtlicher Text

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile , prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale".

2. L' articolo 414 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 414. - (Persone che possono essere interdette). - Il maggiore di eta' e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermita' di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando cio' e' necessario per assicurare la loro adeguata protezione".