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Legge 10 gennaio 2004, n. 14 · Legge 10 gennaio 2004, n. 14 — Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999

Legge 10 gennaio 2004, n. 14 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 13.620 euro annui a decorrere dal

2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.