Legge 10 gennaio 2004, n. 17 Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998.