IT · Legge 19 febbraio 2004, n. 40
Legge 19 febbraio 2004, n. 40 — Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
Inhalt
- CAPO I PRINCIPI GENERALI
- Art. 1 Finalita'
- Art. 2
- Art. 3 Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405
- CAPO II ACCESSO ALLE TECNICHE
- Art. 4 Accesso alle tecniche
- Art. 5 Requisiti soggettivi
- Art. 6 Consenso informato
- Art. 7 Linee guida
- CAPO III DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO
- Art. 8 Stato giuridico del nato
- Art. 9 Divieto del disconoscimento della paternita' e dell'anonimato della madre
- CAPO IV REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
- Art. 10 Strutture autorizzate
- Art. 11 Registro
- CAPO V DIVIETI E SANZIONI
- Art. 12 Divieti generali e sanzioni
- CAPO VI MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
- Art. 13 Sperimentazione sugli embrioni umani
- Art. 14 Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni
- CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
- Art. 15 Relazione al Parlamento
- Art. 16 Obiezione di coscienza
- Art. 17 Disposizioni transitorie
- Art. 18 Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita