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IT · Legge 19 febbraio 2004, n. 40

Legge 19 febbraio 2004, n. 40 — Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

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Inhalt

  1. CAPO I PRINCIPI GENERALI
  2. Art. 1 Finalita'
  3. Art. 2
  4. Art. 3 Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405
  5. CAPO II ACCESSO ALLE TECNICHE
  6. Art. 4 Accesso alle tecniche
  7. Art. 5 Requisiti soggettivi
  8. Art. 6 Consenso informato
  9. Art. 7 Linee guida
  10. CAPO III DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO
  11. Art. 8 Stato giuridico del nato
  12. Art. 9 Divieto del disconoscimento della paternita' e dell'anonimato della madre
  13. CAPO IV REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
  14. Art. 10 Strutture autorizzate
  15. Art. 11 Registro
  16. CAPO V DIVIETI E SANZIONI
  17. Art. 12 Divieti generali e sanzioni
  18. CAPO VI MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
  19. Art. 13 Sperimentazione sugli embrioni umani
  20. Art. 14 Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni
  21. CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
  22. Art. 15 Relazione al Parlamento
  23. Art. 16 Obiezione di coscienza
  24. Art. 17 Disposizioni transitorie
  25. Art. 18 Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita