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Legge 8 aprile 2004, n. 90 · Legge 8 aprile 2004, n. 90 — Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004

Legge 8 aprile 2004, n. 90 Art. 5Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

In KraftAmtlicher Text

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'elettore puo' manifestare, in ogni circoscrizione, non piu' di tre preferenze";

b) le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.

Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge 24 gennaio 1979, n. 18 , come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 14. - L'elettore puo' manifestare, in ogni circoscrizione non piu' di tre preferenze. Una sola preferenza puo' essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'art. 12.».