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Legge 11 giugno 2004, n. 145 · Legge 11 giugno 2004, n. 145 — Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato

Legge 11 giugno 2004, n. 145 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 180 del codice penale le pa-role: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni" e le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 180 del codce penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 180 (Revoca della sentenza di riabilitazione). - La sentenza di riabilitazione e' revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni od un'altra pena piu' grave.».